Cosa è il prestito rotativo?
L’argomento è di attualità in quanto è appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2020 il decreto sulla costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a DOP e IGP previsto nel “Cura Italia”. Quindi il mondo vitivinicolo ha oggi una nuova opportunità per essere sostenuto finanziariamente dal sistema bancario e non solo.
Nella sostanza il pegno è descritto nel codice civile come (art. 2784 cc) "….. garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili". E all’articolo 2786 si dice:” Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa…” . Quindi con il pegno il debitore perde il possesso della cosa data in garanzia che passa al creditore che la potrà disporre in caso di inadempimento. Nel caso del pegno rotativo si permette al debitore di sostituire i beni originariamente dati in garanzia con altri di uguale valore e avendone dato preventiva notizia al creditore.
Nel settore vitivinicolo, obbligato alle registrazioni nel registro telematico SIAN, l'annotazione relativa al pegno si fa su tale registro. Questo permette al pegno di essere definito un pegno "non possessorio". Il vino oggetto del pegno resta nella disponibilità del debitore e del suo processo produttivo e la garanzia prestata di ogni volta viene rinnovata ma rimane quella originale sorta al momento della costituzione del pegno stesso. Queste due caratteristiche rendono il pegno rotativo molto interessante a chi concede il credito che non è oberato da oneri di custodia e da rischi di sopraggiunte crisi finanziarie con le conseguenti revoche delle posizioni più recenti.
Nello specifico il decreto di recente pubblicazione prevede che i prodotti DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione o di immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate nei registri di cantina. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni. Il creditore, alla costituzione del pegno, deve provvede ad annotare per ogni operazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Ogni spostamento successivo di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato all’ Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione.
Ad oggi già alcuni Istituti di Credito hanno messo nel loro catalogo specifici finanziamenti che utilizzano questa noma di legge. Ci dobbiamo augurare che diventi presto una modalità normale di sostegno alle imprese del settore.
L’argomento è di attualità in quanto è appena stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2020 il decreto sulla costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a DOP e IGP previsto nel “Cura Italia”. Quindi il mondo vitivinicolo ha oggi una nuova opportunità per essere sostenuto finanziariamente dal sistema bancario e non solo.
Nella sostanza il pegno è descritto nel codice civile come (art. 2784 cc) "….. garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili". E all’articolo 2786 si dice:” Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa…” . Quindi con il pegno il debitore perde il possesso della cosa data in garanzia che passa al creditore che la potrà disporre in caso di inadempimento. Nel caso del pegno rotativo si permette al debitore di sostituire i beni originariamente dati in garanzia con altri di uguale valore e avendone dato preventiva notizia al creditore.
Nel settore vitivinicolo, obbligato alle registrazioni nel registro telematico SIAN, l'annotazione relativa al pegno si fa su tale registro. Questo permette al pegno di essere definito un pegno "non possessorio". Il vino oggetto del pegno resta nella disponibilità del debitore e del suo processo produttivo e la garanzia prestata di ogni volta viene rinnovata ma rimane quella originale sorta al momento della costituzione del pegno stesso. Queste due caratteristiche rendono il pegno rotativo molto interessante a chi concede il credito che non è oberato da oneri di custodia e da rischi di sopraggiunte crisi finanziarie con le conseguenti revoche delle posizioni più recenti.
Nello specifico il decreto di recente pubblicazione prevede che i prodotti DOP e IGP, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione o di immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate nei registri di cantina. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni. Il creditore, alla costituzione del pegno, deve provvede ad annotare per ogni operazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Ogni spostamento successivo di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell’operazione e tale spostamento deve essere comunicato all’ Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell’operazione.
Ad oggi già alcuni Istituti di Credito hanno messo nel loro catalogo specifici finanziamenti che utilizzano questa noma di legge. Ci dobbiamo augurare che diventi presto una modalità normale di sostegno alle imprese del settore.